La “nomina del caregiver familiare”, i contributi figurativi, l'inserimento all'interno dei Lea: queste alcune delle principali novità che vorrebbe introdurre il testo che da agosto è depositato in Senato e che attende di essere incardinato in commissione per proseguire il suo iter parlamentare.
E' il ddl 1461 che sintetizza e aggiorna tali proposte.
Un testo tanto atteso da famiglie e associazioni e da tempo promesso, dal momento che l'Italia è l'unico Paese in Europa a non riconoscere e conseguentemente tutelare questa figura.
Il ddl attuale nasce prendendo in considerazione proposte presentate in passato e viene arricchito con l’introduzione di nuovi articoli che specificano procedure, tutele, definizioni e in rapporto anche ai Lea (Livelli essenziali di assistenza) e alle risorse già esistenti, come il Fondo per il caregiver istituito con la legge di Bilancio del 2018: 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021.
Il primo articolo del ddl (Oggetto e finalità) “riconosce il valore sociale ed economico connesso ai rilevanti vantaggi che dalla sua opera trae l’intera collettività” e descrive le modalità di svolgimento di questa attività.
Viene specificato che “il caregiver familiare è coinvolto nelle attività dei servizi competenti per la valutazione multidimensionale delle persone in situazione di non autosufficienza o di disabilità, con particolare riferimento alla definizione del piano assistenziale individuale”.
Il secondo articolo definisce caregiver familiare “la persona che gratuitamente assiste e si prende cura in modo continuativo” di un parente entro il terzo grado gravemente disabile e non autosufficiente.
Il terzo articolo specifica che “la qualifica di caregiver familiare non può essere riconosciuta a più di una persona per lo stesso assistito”.
Una delle principali novità viene introdotta nell'articolo 4, che descrive la procedura per la “nomina” del caregiver familiare per l'accesso ai benefici previsti.
Tra i documenti richiesti, da presentare all'Inps, c'è “l'atto di nomina, sottoscritto dall’assistito”, anche “attraverso videoregistrazione o altro dispositivo che consenta all’assistito la propria manifestazione di volontà”.
Il caregiver viene nominato dunque direttamente “dall'assistito, personalmente o attraverso l’amministratore di sostegno, ovvero, nei casi di interdizione o di inabilitazione, attraverso il tutore o il curatore”.
Altra grande novità è contenuta nell'articolo 5, relativo alla tutela previdenziale: nel dettaglio, “al caregiver familiare non lavoratore è riconosciuta la copertura di contributi figurativi, equiparati a quelli da lavoro domestico, a carico dello Stato, nel limite complessivo di tre anni”.
La copertura dei contributi “è riconosciuta previa dichiarazione delle ore di assistenza rilasciata all’Inps con periodicità trimestrale”.
Un passaggio importante è poi quello che riguarda le risorse cioè i Livelli essenziali di assistenza (Lea) e delle prestazioni (Lep) che dovranno essere riconosciuti ai caregiver familiari, con decreto del presidente del Consiglio e risorse del Fondo, ripartite alle regioni.
L'articolo 6 elenca, in particolare, i Lep da garantire al caregiver familiare, “secondo le graduatorie formate sulla base dei princìpi di equità e ragionevolezza”: tra questi, interventi di sollievo, di emergenza o programmati, mediante l’impiego di operatori socio-sanitari o socio-assistenziali in possesso della qualifica professionale supporto di assistenza di base mediante l’impiego di operatori socio-sanitari o socio-assistenziali, consulenze per l’adattamento dell’ambiente domestico dell’assistito, percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l’accesso alle prestazioni sanitarie per il caregiver familiare e per l’assistito, rilascio di apposita tessera di riconoscimento come caregiver familiare, al fine di consentire forme di priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell’interesse dell’assistito e del caregiver familiare stesso, supporto psicologico, gruppi di auto mutuo aiuto.
Tra tali prestazioni e servizi, “sono ritenuti essenziali quelli relativi alla domiciliarizzazione delle visite e delle prestazioni specialistiche cui deve sottoporsi il caregiver familiare, la cui erogazione sia disponibile anche in forma domiciliare, presso il domicilio del- l’assistito e nei soli casi dovuti alla mancanza del personale qualificato atto alle sostituzioni temporanee”.
Le modalità di “sostegno alla conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza” sono trattate dall’articolo 7, per cui “ove possibile, a una rimodulazione dell’orario di lavoro”, il “diritto prioritario di scelta della propria sede di lavoro tra le sedi disponibili più vicine alla residenza dell’assistito” e “specifici programmi per il supporto alla collocazione o alla ricollocazione dei caregiver familiari al termine della loro attività di cura e di assistenza”.
Il successivo articolo 8 prevede che “ l’esperienza maturata in qualità di caregiver familiare può essere valutata sulla base dei criteri, delle modalità e delle procedure previsti per la formalizzazione e la certificazione delle competenze, ovvero quale credito formativo per l’acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario o di altre figure professionali dell’area socio-sanitaria”.
L'articolo 9 dispone che “le spese sostenute dal caregiver familiare per l’attività di cura e di assistenza svolta sono detraibili dall’imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 50 per cento, fino all’importo massimo di 10.000 euro annui”.
Si consiglia anche la lettura dell’articolo Ddl caregiver, uno "schiaffo in pieno viso” (https://www.superabile.it/cs/superabile/normativa-e-diritti/20190927-ddl-caregiver-commenti.html) circa alcune prime reazioni conseguenti al deposito del ddl.